Salta al contenuto principale

Accesso civico

Accesso civico di cui all’art. 5 del D.lgs.n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Che cos’è l’accesso civico
L’istituto dell’accesso civico, quale diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet, è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs n. 33/2013 “Decreto trasparenza”.
Con l’entrata in vigore del D.lgs.n. 97/2016, il legislatore ha inteso allineare la normativa italiana in materia di trasparenza al c.d. modello FOIA (Freedom of Information Act) introducendo affianco all’istituto dell’accesso civico già previsto dal D.lgs. n. 33/2013 “Decreto trasparenza”, il c.d. accesso generalizzato, entrambi disciplinati all’art. 5 “Accesso civico a dati e documenti” del citato Decreto.
Resta fermo il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 quale strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

Accesso civico di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs n. 33/2013
Mediante la presentazione dell’istanza di accesso civico di cui all’art. 5, comma 1 del Decreto trasparenza, chiunque può richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, obbligatoria ai sensi di legge.
In caso di inadempienza, l’amministrazione procede alla pubblicazione nel sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

Accesso generalizzato di cui all’art. 5 comma 2 e ss. del  D.lgs n. 33/2013
Con il c.d. accesso generalizzato, viene riconosciuto a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del citato Decreto.

Procedimento di accesso civico
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.  
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.  

Contenuto e modalità di presentazione l’istanza di accesso civico
Per entrambe le tipologie di accesso civico di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, l’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:  
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, secondo quanto definito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Lepida ScpA; 
b) all’Area Affari Interni & Segreteria, all’indirizzo pec segreteria@pec.lepida.it; 
c) ad altro eventuale ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale di Lepida.

Qualora l’istanza di accesso civico abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, questa può essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Gianluca Mazzini, nominato con Delibera CdA n. DD0119_36 del 25/01/2019, all’indirizzo gianluca.mazzini@lepida.it

Titolare del potere sostitutivo ai sensi degli artt. 2, comma 9bis L.241/1990 e s.m.i. e 35, comma 1,lett. m) d.lgs.33/2013 e s.m.i. 
Il titolare del potere sostitutivo, nominato con Delibera CdA n.D0320_37, può essere consultato nei casi di ritardo o mancata risposta.
Dott.ssa Beatrice Nepoti - telefono: +39 051 6338823 - email: beatrice.nepoti@lepida.it

 

Data di aggiornamento
28/05/2021 - 09:00
Accessi Pagina:
4465